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I DIRITTI UMANI

La Dichiarazione universale dei diritti umani


[Fonte: Wikipedia]


Riportiamo qui alcune note sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (DUDU).


Di seguito sono pubblicati i testi integrali dei trenta articoli che la compogono.


La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani anche nota come Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo è un documento sui diritti della persona, adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nella sua terza sessione il 10 dicembre 1948 a Parigi con la risoluzione n. 219077A. La sua sigla in inglese è UDHR (Universal Declaration of Human Rights).


Storia

La dichiarazione è frutto di una elaborazione secolare, che parte dai primi principi etici classico-europei stabiliti dalla Bill of Rights e dalla dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti d’America, ma soprattutto dalla dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino stesa nel 1789 durante la Rivoluzione francese, i cui elementi di fondo (i diritti civili e politici dell’individuo) sono confluiti in larga misura in questa carta.

Votarono a favore 48 membri su 58, due Paesi non parteciparono al voto.
Nessun Paese si dichiarò contrario. Tuttavia, fin dall’inizio del dibattito, emersero diverse criticità. Diversità di storie nazionali, sistemi filosofici ed economici ostacolarono il tentativo di trovare un comune denominatore e l’applicazione della dichiarazione da parte di alcuni Stati. L’approvazione della versione definitiva della dichiarazione vide l’astensione di otto Stati ed incontrò forti riserve da parte di altri Paesi.

Questo documento è la base di molte delle conquiste civili del XXo secolo e doveva essere applicato da tutti gli Stati membri. Alcuni esperti di diritto hanno sostenuto che questa dichiarazione sia divenuta vincolante come parte del diritto internazionale consuetudinario venendo continuamente citata da oltre cinquant’anni in tutti i Paesi.


Dibattito

Tra gli astenuti ci fu il Sudafrica. La posizione di questo Stato può essere attribuita al tentativo di proteggere il sistema di apartheid, che violava chiaramente diversi articoli della dichiarazione.

Altro Stato ad astenersi fu l’Unione Sovietica. Nel corso del dibattito, durante la Sessione del gennaio 1947, i rappresentanti di Stato discussero delle libertà di parola, riunione, associazione e stampa (riportate agli articoli 19 e 20). In questa occasione, emerse come il sistema sovietico, così come la sua Costituzione di recente approvazione, prevedessero libertà di espressione solo in conformità con gli interessi dei lavoratori e per rafforzare il sistema. Altra criticità era rappresentata dalla libertà di culto (articolo 18); nel sistema socialista, comunità religiose e chiese erano osteggiate, la dottrina marxista rifiutava la credenza nel soprannaturale.

Scarsamente rappresentato nell’Assemblea fu il mondo arabo musulmano. Solo una parte dei Paesi arabo-musulmani si oppose alla dichiarazione e oggi non mancano intellettuali che affermano l’esigenza di un nuovo Islam aperto al dialogo con le altre culture, tuttavia tutti gli Stati membri dell’OCI e del Consiglio Islamico d’Europa hanno sviluppato dichiarazioni (fra cui la "Dichiarazione islamica dei diritti dell’uomo") che spesso esprimono posizioni distanti dalla cultura vigente nel mondo occidentale. Il problema sorse principalmente dal fatto che mentre nella Dichiarazione il fondamento del diritto era rappresentato dall’uomo, nel diritto musulmano il solo legittimato a regolare i rapporti fra gli individui era Allah. L’Arabia Saudita non sottoscrisse il documento e fornì delle motivazioni. Il raggiungimento di un accordo sulla dichiarazione nel 1948 fu ostacolato da due fattori: il dissenso su alcuni capisaldi (principio di uguaglianza, libertà di coscienza e di contrarre matrimonio) e la diversa natura dei sistemi di diritto. In particolare, oggetto di dibattito furono l’articolo 16 (che stabiliva la libertà di contrarre matrimonio senza limitazioni religiose) e l’articolo 18 (sulla libertà di culto), entrambi in contrasto con la legge islamica.

Nonostante l’adesione alla Dichiarazione della Cina, una delle figure di spicco nel dibattito sui diritti, il filosofo Chung-Shu Lo sosteneva che una completa condivisione dei principi fosse ostacolata dal diverso concetto etico delle relazioni sociali e politiche. I rapporti umani a fondamento della convivenza cinese si basavano sul dovere nei confronti del prossimo piuttosto che sulla rivendicazione di diritti soggettivi. Chung-Shu Lo propose una sua versione della Dichiarazione. Il primo diritto dell’uomo era quello di vivere. In linea con la filosofia confuciana e la dottrina comunista, Chun-Shu Lo affermava che il riconoscimento di un diritto ad un individuo doveva essere bilanciato da un dovere verso la società. L’uomo doveva vivere con un senso di dignit&224; contribuendo al benessere e al progresso della società, e a questo scopo doveva godere di un diritto all’auto-espressione. Il filosofo sosteneva che la vita non dovesse essere solo decorosa ma anche intimamente piacevole; la soddisfazione psicologica determinava una serenità interiore, condizione necessaria per la pace del mondo.

A causa delle controversie emerse dal dibattito, diversi autori considerano la dichiarazione eurocentrica. Sebbene le controversie attorno ad essa siano andate a scemare con il progressivo avanzare, negli anni, della cultura occidentale nel resto del mondo, il dibattito filosofico rimane tutt’oggi acceso. Il filosofo Costanzo Preve sostiene che la pretesa di universalismo delle dichiarazioni sfoci nell’istituzione di una nuova religione dei diritti umani. Con la copertura di questa religione il sistema capitalistico neoliberale giustificherebbe interventi militari finalizzati alla mondializzazione a discapito della sovranità dei popoli e delle nazioni. Similmente, Giacomo Marramao analizza l’articolo 6, che enuncia il diritto al riconoscimento della propria personalità in ogni luogo, indipendentemente dallo Stato territoriale sovrano in cui ci si trova e nota come esso comporti una controversa deterritorializzazione del Diritto. Marramao intravede anche una componente dinamica, di realizzazione storica della dichiarazione, che si esplicita nell’articolo 28: "Ogni individuo ha diritto a un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati". In sinergia con la narrativa basata sulla metafora del costrutto selvaggi-vittime-salvatori su cui la dichiarazione si fonda, questo articolo ne renderebbe il discorso unidirezionale e predeterminato.


I due Covenants del 1966

Dopo la fine della seconda guerra mondiale ad essa sono poi seguite la "Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali" e la "Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici", elaborate dalla Commissione per i Diritti Umani ed entrambe adottate all’unanimità dall’ONU il 16 dicembre 1966.


Conseguenze europee

Ha costituito l’orizzonte ideale della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea", confluita poi nel 2004 nella Costituzione europea. Il testo della Costituzione Europea non è mai entrato in vigore per via della sua mancata ratifica da parte di alcuni Stati membri (Francia e Paesi Bassi a seguito della maggioranza dei no al relativo referendum), ma la Dichiarazione in ambito europeo costituisce comunque una fonte di ispirazione della "Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea", proclamata per la prima volta a Nizza il 7 dicembre del 2000, ed avente oggi anche pieno valore legale vincolante per i Paesi UE dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009. Ha avuto molte conseguenze in Europa.


Descrizione

La Dichiarazione fa parte dei documenti di base delle Nazioni Unite insieme al suo stesso Statuto.

Secondo alcuni Paesi membri dell’ONU, la Dichiarazione non è vincolante per i membri dell’organizzazione mentre secondo altri i diritti e le libertà in essa riconosciuti possiedono un valore giuridico autonomo nell’ambito della comunità internazionale e recepiti dalla maggior parte delle Nazioni. Questo codice etico di importanza storica fondamentale à stato il primo documento a sancire universalmente (cioà in ogni parte del mondo) i diritti che spettano all’essere umano.

La Dichiarazione à composta da un preambolo e da 30 articoli che sanciscono i diritti individuali, civili, politici, economici, sociali, culturali di ogni persona. I diritti dell’individuo vanno quindi suddivisi in due grandi aree: i diritti civili e politici e i diritti economici, sociali e culturali.

La Dichiarazione può essere suddivisa in 7 argomenti:

  1. Il preambolo enuncia le cause storiche e sociali che hanno portato alla necessità della stesura della Dichiarazione;

  2. Gli articoli 1-2 stabiliscono i concetti basilari di libertà ed uguaglianza;

  3. Gli articoli 3-11 stabiliscono altri diritti individuali;

  4. Gli articoli 12-17 stabiliscono i diritti dell’individuo nei confronti della comunità;

  5. Gli articoli 18-21 sanciscono le libertà fondamentali (libertà di pensiero, di opinione, di fede religiosa e di coscienza, di parola e di associazione pacifica);

  6. Gli articoli 22-27 sanciscono i diritti economici (libertà dal bisogno, dalla miseria), sociali e culturali;

  7. I conclusivi articoli 28-30 definiscono aspetti generali ed ambiti in cui non possono essere applicati, in particolare che non possano essere usati contro i principi ispiratori della Dichiarazione stessa.



Paesi firmatari

La Dichiarazione universale dei diritti Wikipediavenne votata dall’Assemblea formata in quel momento da 58 Paesi.

• 48 di essi si dichiararono a favore e firmarono il documento: Afghanistan, Argentina, Australia, Belgio, Birmania, Bolivia, Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Danimarca, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Francia, Grecia, Guatemala, Haiti, Islanda, India, Iran, Iraq, Libano, Liberia, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Nicaragua, Norvegia, Pakistan, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Siam, Svezia, Siria, Regno Unito, Stati Uniti d’America, Turchia, Uruguay e Venezuela.

• 8 Paesi si astennero: Arabia Saudita, RSS Bielorussa, Cecoslovacchia, Jugoslavia, Polonia, Unione Sovietica, Sudafrica e RSS Ucraina. • 2 Paesi non parteciparono al momento del voto: Yemen e Honduras.

• Nessun Paese votò contro.


Tutti gli articoli


La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, ora comunemente chiamata Dichiarazione Universale dei Diritti Umani per sottolineare come riguardi tutte le persone indistintamente, è considerata il documento fondatore della legislazione internazionale sui diritti umani. Essa stabilisce i diritti che spettano a tutte le persone – indipendentemente dalla loro origine, dal loro sesso o dalla loro nazionalità. In 30 articoli vengono sancite garanzie per la protezione della persona umana, diritti processuali, diritti di libertà nonché diritti economici, sociali e culturali.

Il 10 dicembre 1948 l’Assemblea Generale dell’ONU adottò la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. In essa furono stabiliti per la prima volta a livello universale i diritti e le libertà fondamentali che spettano a ogni essere umano. Questi diritti derivano dalla dignità innata dell’essere umano e non possono essere tolti a nessuno.




Articolo 1 - Libertà, Uguaglianza, Fraternità

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.


Articolo 2 - Non discriminare

1) Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

2) Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico internazionale del Paese o del territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.


Articolo 3 - Diritto alla vita

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.


Articolo 4 - Nessuna schiavitù

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.


Articolo 5 - Nessuna tortura

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni crudeli, inumane o degradanti.


Articolo 6 - Hai i tuoi diritti ovunque tu vada

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.


Articolo 7 - Siamo tutti uguali di fronte alla legge

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.


Articolo 8 - Tutti i tuoi diritti sono protetti dalla legge

Ogni individuo ha diritto ad un’effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.


Articolo 9 - Nessuna detenzione ingiusta

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.


Articolo 10 - Diritto al giudizio

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri nonché della fondatezza di ogni accusa penale gli venga rivolta.


Articolo 11 - Innocente finché dimostrato

1) Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.

2) Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potr&224; del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.


Articolo 12 - Diritto alla privacy

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.


Articolo 13 - Diritto di libertà di movimento

1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.

2) Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.


Articolo 14 - Diritto di asilo

1) Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni.

2) Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.


Articolo 15 - Diritto alla nazionalità

1) Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.

2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.


Articolo 16 - Diritto di matrimonio e famiglia

1) Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento.

2) Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

3) La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.


Articolo 17 - Diritto di proprietà

1) Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.

2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.


Articolo 18 - Libertà di pensiero

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.


Articolo 19 - Libertà di espressione

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.


Articolo 20 - Diritto di pubblica assemblea

1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.

2) Nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione.


Articolo 21 - Diritto alla democrazia

1) Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio Paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.

2) Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese.

3) La volontà popolarArticolo 24e è il fondamento dell’autorità del governo; tale volontà deve sere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.


Articolo 22 - Sicurezza sociale

Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l’organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.


Articolo 23 - Diritti dei lavoratori

1) Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.

2) Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.

3) Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.

4) Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.


Articolo 24 - Diritto di giocare

Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.


Articolo 25 - Un letto e cibo per tutti

1) Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

2) La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.


Articolo 26 - Diritto all’istruzione

1 ) Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L#8217;istruzione elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

2) L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

3) I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.


Articolo 27 - Diritti d̻autore

1) Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

2) Ogni individuArticolo 30o ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.


Articolo 28 - Un mondo libero e giusto

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.


Articolo 29 - Responsabilità

2) Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.

3) Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.


Articolo 30 - Nessuno può toglierti i tuoi diritti

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un’attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà: in essa enunciati.